Un automobilista riceveva dalla Regione la richiesta di pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012. Il contribuente si opponeva, sostenendo di aver subito il furto del veicolo nel 2008, pur non avendo registrato la perdita di possesso al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione, stabilendo che la presunzione di possesso derivante dalle risultanze del PRA può essere superata solo fornendo una prova contraria basata su documenti aventi data certa. Nel caso specifico, l'automobilista non aveva fornito tale prova documentale certa del furto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso originario del contribuente, confermando l'obbligo di pagamento del tributo e condannandolo alle spese di giudizio.
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