Una Società di Consulenza ha chiesto a una Società Calcistica il pagamento del 50% del compenso ottenuto dalla cessione di un noto calciatore. La richiesta si fondava su un accordo firmato da un soggetto presentatosi come direttore sportivo del club. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, accertando che il firmatario non aveva i poteri di rappresentare la società calcistica. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della Società di Consulenza. I giudici hanno chiarito che la ratifica del falsus procurator (l'approvazione di un contratto firmato da un soggetto non autorizzato) non può avvenire per fatti concludenti, come il pagamento di fatture per altre prestazioni, se questi comportamenti non provengono direttamente dagli organi societari dotati del potere di rappresentanza legale. Di conseguenza, la Società Calcistica non deve pagare alcuna percentuale sulla cessione del calciatore.
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