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Legge 91/1981

6 provvedimenti

Ratifica del falsus procurator: niente milioni senza firma valida
Una Società di Consulenza ha chiesto a una Società Calcistica il pagamento del 50% del compenso ottenuto dalla cessione di un noto calciatore. La richiesta si fondava su un accordo firmato da un soggetto presentatosi come direttore sportivo del club. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, accertando che il firmatario non aveva i poteri di rappresentare la società calcistica. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della Società di Consulenza. I giudici hanno chiarito che la ratifica del falsus procurator (l'approvazione di un contratto firmato da un soggetto non autorizzato) non può avvenire per fatti concludenti, come il pagamento di fatture per altre prestazioni, se questi comportamenti non provengono direttamente dagli organi societari dotati del potere di rappresentanza legale. Di conseguenza, la Società Calcistica non deve pagare alcuna percentuale sulla cessione del calciatore.
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Esenzione contributiva sport dilettantistico: la forma non basta
Una Società Sportiva Dilettantistica ha impugnato l'addebito dell'INPS per contributi omessi relativi a 75 istruttori sportivi. La Corte d'Appello ha confermato l'obbligo contributivo, ritenendo l'attività commerciale e a scopo di lucro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che l'esenzione contributiva sport dilettantistico non spetta in modo automatico solo per l'affiliazione formale al CONI. Per beneficiare dell'agevolazione, l'associazione deve dimostrare l'effettiva assenza di scopo di lucro e la natura non professionale delle prestazioni degli istruttori. Non avendo la società fornito tale prova, i compensi sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.
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Contributi istruttori sportivi: decide la Cassazione
Una società sportiva ha contestato una richiesta di pagamento di contributi per i propri istruttori, sostenendo che l'attività dilettantistica e l'iscrizione al CONI garantissero l'esenzione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che per ottenere l'esenzione dai contributi istruttori sportivi non è sufficiente un requisito formale come l'iscrizione al CONI. È necessario dimostrare la natura sostanzialmente non professionale e non subordinata dell'attività svolta, con l'onere della prova a carico della società.
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Definizione agevolata: estinzione processo tributario
Una società sportiva, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento per deduzioni fiscali contestate, ha intrapreso un lungo percorso giudiziario. Giunta in Cassazione, la controversia è stata risolta grazie alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022. La Corte Suprema, prendendo atto della richiesta congiunta delle parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stabilendo che le spese legali restino a carico di chi le ha sostenute.
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Contratto lavoro sportivo: inefficacia e fallimento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un dirigente sportivo contro il fallimento di una società calcistica. La Corte ha stabilito che il suo contratto lavoro sportivo è divenuto inefficace non a causa del fallimento, ma a seguito della mancata iscrizione della squadra al campionato, evento di cui il dirigente stesso era stato ritenuto responsabile. Di conseguenza, il suo credito per le retribuzioni non è stato ammesso allo stato passivo del fallimento.
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Contributi istruttori sportivi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società sportiva dilettantistica, confermando l'obbligo di versare i contributi previdenziali per i propri istruttori sportivi e addetti alla segreteria. La Corte ha stabilito che l'esenzione contributiva si applica solo a prestazioni genuinamente dilettantistiche e non professionali. Spetta alla società dimostrare la sussistenza di tali requisiti, non essendo sufficiente la sola iscrizione al CONI. L'ordinanza chiarisce i criteri per distinguere il lavoro autonomo occasionale da quello professionale e subordinato nel contesto sportivo.
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