Una società di navigazione ha contestato un avviso di accertamento IVA relativo ai diritti portuali addebitati ai passeggeri. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12489/2024, ha stabilito che tali diritti rientrano nella base imponibile IVA. La Corte ha chiarito che il fruitore dei servizi portuali è la compagnia stessa, non il passeggero. Pertanto, i diritti portuali rappresentano un costo del servizio di trasporto che, ribaltato sul cliente finale, concorre a formare il corrispettivo della prestazione e come tale è soggetto a IVA. Le sanzioni sono state comunque annullate per obiettiva incertezza normativa sulla materia.
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