Un lavoratore agricolo, dopo aver ottenuto una rendita vitalizia dall'ente previdenziale e essersi dimesso dal lavoro, si è visto revocare il beneficio. Ha quindi richiesto il risarcimento dei danni, ma la sua domanda è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando che per ottenere un risarcimento è indispensabile fornire la prova concreta sia dell'esistenza sia dell'entità del danno subito, non essendo sufficiente la sola revoca del provvedimento favorevole.
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