Un'azienda agricola ha subito la revoca di contributi pubblici a causa di fatture ritenute soggettivamente inesistenti. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione, stabilendo che la revoca non è una sanzione, ma un 'atto dovuto' quando manca la prova rigorosa dei costi sostenuti dal beneficiario. La sentenza sottolinea che la semplice realizzazione delle opere non è sufficiente a giustificare il mantenimento del contributo se la documentazione contabile presenta gravi irregolarità e non è attendibile.
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