Una società ha presentato opposizione a un decreto ingiuntivo, ritenuta però tardiva in primo grado. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, chiarendo un punto cruciale sulla notifica del decreto ingiuntivo. La Corte ha stabilito che, in caso di assenza del destinatario, la notifica si perfeziona dopo 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), e non dalla data di effettivo ritiro del plico se successiva. Di conseguenza, il termine di 40 giorni per l'opposizione decorre dalla scadenza del decimo giorno, rendendo l'opposizione della società, in questo caso, tardiva e quindi inammissibile.
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