Una società energetica ha impugnato la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica effettuata dall'Agenzia delle Entrate. La controversia riguardava l'inclusione dei pozzi di produzione e reiniezione nel calcolo del valore fiscale dell'impianto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che la stima catastale dei pozzi geotermici deve escludere tali elementi a partire dal 1° gennaio 2016. I pozzi, infatti, non sono semplici costruzioni ma componenti essenziali e funzionali al processo di produzione dell'energia elettrica. Di conseguenza, rientrano tra i macchinari e gli impianti esentati dalla tassazione immobiliare locale, secondo la disciplina dei cosiddetti imbullonati introdotta dalla Legge di Stabilità del 2016. La Suprema Corte ha così annullato la decisione precedente, dando ragione alla società contribuente.
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