Una dipendente pubblica, trasferita tra diversi enti senza interruzione, ha richiesto la riliquidazione del suo trattamento di fine servizio (TFS) calcolato sull'intera carriera. L'ente previdenziale sosteneva la definitività di un acconto versato anni prima e la prescrizione del diritto. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla lavoratrice, stabilendo che in caso di continuità del rapporto di lavoro, il TFS è unico e il diritto a richiederlo si prescrive solo dalla cessazione definitiva del servizio, non da pagamenti intermedi.
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