Due professionisti hanno richiesto la liquidazione compenso avvocato a un Ente Pubblico per prestazioni svolte in passato. Dopo un primo rifiuto del Tribunale basato su contestazioni dell'Ente, i professionisti hanno avviato una causa ordinaria. Tuttavia, il Tribunale ha interpretato questa nuova azione non come un nuovo processo, ma come una contestazione (impugnazione) delle decisioni precedenti, dichiarandola inammissibile. La Corte d'Appello ha confermato tale visione. La Corte di Cassazione ha infine stabilito che, poiché il primo giudice aveva qualificato l'atto come un'impugnazione, i professionisti avrebbero dovuto ricorrere direttamente in Cassazione e non in Appello, in virtù del principio di apparenza. La sentenza d'appello è stata quindi annullata senza rinvio: i professionisti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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