L'Amministrazione Doganale ha contestato a un Importatore l'errato utilizzo del reverse charge per l'importazione di telefoni cellulari, pretendendo il pagamento dell'imposta e delle sanzioni anche dallo Spedizioniere, in qualità di rappresentante indiretto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, confermando che lo Spedizioniere non è responsabile in solido per l'omesso versamento dell'IVA all'importazione. Uniformandosi alla giurisprudenza europea, la Corte ha chiarito che l'IVA all'importazione non rientra nell'obbligazione doganale in senso stretto. Di conseguenza, in mancanza di una norma nazionale specifica, l'unico soggetto tenuto al pagamento dell'imposta resta l'Importatore, escludendo qualsiasi responsabilità per il professionista che ha curato le sole pratiche doganali.
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