Un'infermiera, il cui rapporto di lavoro è stato trasferito dalla sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, ha richiesto l'adeguamento del compenso. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a seguito del trasferimento, la disciplina del rapporto, inclusa la determinazione del compenso sanità penitenziaria, non è più regolata dalla vecchia legge speciale (L. 740/1970) ma rientra nella contrattazione collettiva della medicina generale. Pertanto, la ASL non aveva il potere né il dovere di adeguare unilateralmente il compenso, rigettando la richiesta della lavoratrice.
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