Una contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento per redditi non dichiarati derivanti da capitali detenuti all'estero, sulla base di informazioni contenute in una nota lista di correntisti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, chiarendo importanti principi sulla presunzione evasione fiscale. Pur confermando che la presunzione legale di evasione introdotta nel 2009 non è retroattiva, ha stabilito che gli stessi fatti possono essere usati come presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti. Inoltre, ha affermato la natura procedurale e quindi l'immediata applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento per violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
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