Una cooperativa edilizia vende immobili a un prezzo inferiore al costo di costruzione. L'Agenzia delle Entrate contesta l'operazione, presumendo ricavi occulti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la vendita sottocosto costituisce una presunzione grave, precisa e concordante di evasione fiscale. Anche le cooperative, pur avendo uno scopo mutualistico, devono rispettare un principio di economicità della gestione. La Corte ha inoltre chiarito che le garanzie procedurali previste per le ispezioni in loco non si applicano agli accertamenti 'a tavolino', basati sull'analisi di documenti. La sentenza di secondo grado è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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