Una contribuente impugna un preavviso di fermo amministrativo, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento originarie. Durante il giudizio in Cassazione, l'Agente della Riscossione comunica che i debiti sottostanti sono stati cancellati automaticamente da nuove leggi sullo stralcio dei carichi minori. Di conseguenza, l'ente stesso dichiara di non avere più interesse a proseguire la causa. La Corte di Cassazione, prendendo atto della situazione, dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, chiudendo di fatto il contenzioso a favore della contribuente, il cui debito è stato annullato.
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