Una cittadina straniera ha impugnato l'ordinanza del Giudice di Pace che confermava il suo decreto di espulsione, nonostante avesse manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale. La ricorrente ha eseguito la notifica del ricorso per cassazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato anziché direttamente alla Prefettura di Udine, l'autorità che ha emanato l'atto. La Suprema Corte ha rilevato che, non essendosi l'Avvocatura costituita nel precedente grado di merito, tale notifica è nulla. Tuttavia, trattandosi di un vizio sanabile, la Corte non ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente sessanta giorni per effettuare la rinnovazione della notifica direttamente alla Prefettura.
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