La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel calcolo del tetto di spesa sanitario per le prestazioni erogate da strutture private accreditate, non si deve tener conto dei ticket pagati dai pazienti. La controversia nasceva dalla richiesta di pagamento di una struttura sanitaria nei confronti di un'Azienda Sanitaria Locale per prestazioni rese nel 2008. L'ASL sosteneva che il proprio arricchimento, e quindi il debito, dovesse essere diminuito dell'importo dei ticket che avrebbe incassato se avesse erogato direttamente i servizi. La Cassazione ha rigettato questa tesi, chiarendo che il tetto di spesa rappresenta il limite del rimborso a carico del servizio pubblico, e deve essere calcolato al netto dei ticket, che costituiscono la quota di compartecipazione del cittadino alla spesa. Questa decisione conferma che l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto alla struttura privata deve coprire i costi sostenuti, senza decurtare le somme già percepite dai pazienti.
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