Un proprietario terriero, erede di una storica famiglia, ha agito contro un Comune chiedendo la restituzione di terreni e il risarcimento dei danni. La pretesa nasceva da un'antica concessione in enfiteusi del 1849, con cui i terreni erano stati affidati al Comune affinché li dividesse tra le famiglie locali. Il proprietario lamentava che il Comune avesse concesso l'affrancazione ai coltivatori senza riversare le somme dovute. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a seguito delle riforme legislative del 1966, l'istituto della sub-enfiteusi è venuto meno, determinando il consolidamento dei diritti direttamente in capo ai coltivatori finali. Di conseguenza, il Comune non ha alcuna legittimazione passiva rispetto alle richieste del proprietario. La Suprema Corte ha così annullato senza rinvio la sentenza d'appello, chiudendo il caso.
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