Un lavoratore è stato licenziato per aver attestato falsamente delle trasferte. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, giudicando il licenziamento sproporzionato. Secondo i giudici, la condotta del dipendente, qualificata come una 'disordinata rendicontazione' di natura colposa e non dolosa, rientrava tra le infrazioni punibili con una sanzione conservativa secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile. Di conseguenza, è stata ordinata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, poiché la sanzione espulsiva è stata ritenuta eccessiva rispetto alla gravità del fatto contestato.
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