Una società finanziaria ha impugnato diverse cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica per l'anno 2012 per veicoli concessi in leasing. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 863/2024, ha stabilito che, per il periodo d'imposta in questione, la responsabilità del pagamento della tassa automobilistica leasing ricade esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo. La Corte ha quindi annullato le pretese tributarie nei confronti della società, ribaltando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva erroneamente ritenuto sussistente una responsabilità solidale tra concedente e utilizzatore.
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