Una contribuente ha acquistato terreni agricoli usufruendo delle agevolazioni piccola proprietà contadina. Poco dopo l'acquisto, ha assunto un lavoratore a tempo pieno per gestire interamente il fondo, limitandosi a impartire direttive saltuarie. L'Agenzia delle Entrate ha revocato i benefici per la perdita della qualifica di coltivatore diretto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la legittimità della revoca. I giudici hanno chiarito che il termine per il recupero delle imposte è ventennale e che la coltivazione deve essere manuale e diretta, non meramente organizzativa. Le dichiarazioni scritte rilasciate da terzi durante le verifiche fiscali hanno valore di indizio e, se precise e concordanti, possono fondare l'accertamento. La contribuente perde la causa ed è condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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