Alcuni avvocati in pensione hanno ottenuto in appello la rivalutazione dei redditi per il calcolo della pensione usando l'indice ISTAT del 1980 (21,1%) invece di quello del 1981 (18,7%). La Cassa Forense ha impugnato la decisione sostenendo che, sebbene l'indice corretto fosse quello del 1980, la pensione non potesse essere aumentata senza il versamento dei maggiori contributi corrispondenti. La Cassazione ha accolto il ricorso della Cassa, stabilendo che nella previdenza dei liberi professionisti non vige l'automatismo delle prestazioni. Pertanto, se i contributi sono stati versati su un montante inferiore, la pensione deve essere calcolata su quel valore effettivo, anche se la rivalutazione teorica sarebbe stata superiore. La sentenza chiarisce che il trattamento pensionistico deve essere proporzionato a quanto realmente versato dall'iscritto.
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