Un inquilino ha tentato di esercitare il diritto di riscatto alloggio popolare previsto dalla Legge 560/1993. Tuttavia, invece di accettare incondizionatamente l'offerta dell'ente proprietario, ha richiesto una revisione del prezzo e l'inclusione di una pertinenza. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale condotta non costituisce un'accettazione valida, ma una controproposta che non vincola l'amministrazione. Di conseguenza, il contratto di compravendita non si è mai perfezionato. Parallelamente, è stata confermata la risoluzione del contratto di locazione per morosità, poiché il conduttore non ha pagato i canoni, pretendendo erroneamente di compensarli con spese anticipate per il riscaldamento centralizzato senza la prova dell'urgenza richiesta dalla legge.
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