Una lavoratrice, assunta come portavoce del Presidente di una Provincia con un contratto legato alla durata del suo mandato, chiedeva un risarcimento per il mancato pagamento dello stipendio durante il periodo di 'prorogatio' della carica presidenziale, disposta per legge. La Corte di Cassazione ha stabilito la legittima cessazione del contratto ex art. 110 TUEL alla data di scadenza originaria del mandato. Secondo i giudici, la 'prorogatio' non era una semplice estensione, ma una trasformazione radicale dell'organo politico, con poteri limitati e finalità di risparmio. Questa 'metamorfosi' ha interrotto il legame fiduciario e funzionale, causando la naturale estinzione del rapporto di lavoro senza diritto a risarcimento. Vince quindi l'Ente Locale.
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