Una candidata alle elezioni comunali ha ricevuto una sanzione amministrativa di oltre 25.000 euro per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa alle spese elettorali. Dopo il rigetto dell'opposizione da parte del Tribunale, la ricorrente ha adito direttamente la Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che, in base alle riforme introdotte dal D.Lgs. 150/2011, la sentenza di primo grado non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma deve essere preventivamente impugnata dinanzi alla Corte d'Appello seguendo le regole del rito del lavoro.
Continua »