Un cittadino straniero ha impugnato il diniego di protezione internazionale chiedendo, in subordine, la protezione speciale per comprovata integrazione sociale e lavorativa in Italia. Il Tribunale ha rigettato la richiesta ritenendo che le recenti riforme legislative limitassero la tutela della vita privata ai soli stranieri stabilmente residenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dello straniero, cassando il decreto. I giudici di legittimità hanno chiarito che le modifiche normative non cancellano la tutela della vita privata e familiare derivante dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Di conseguenza, il giudice deve sempre bilanciare l'interesse pubblico con gli sforzi concreti di inserimento sociale, la continuità dei tirocini, l'attività lavorativa svolta e la conoscenza della lingua italiana, indipendentemente dalla precarietà del soggiorno pregresso.
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