L'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società di navigazione l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata trasporto marittimo del 10% per l'anno 2013, imponendo l'aliquota ordinaria del 22%. Il Fisco ha riscontrato che l'azienda non svolgeva un semplice servizio di trasferimento passeggeri, ma offriva pacchetti turistici complessi comprensivi di aperitivi, musica a bordo, soste per il bagno ed escursioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che le agevolazioni fiscali sul trasporto si applicano solo se il servizio riguarda esclusivamente il trasferimento di persone. Quando le prestazioni ricreative non sono accessori secondari ma parte integrante dell'offerta, si deve applicare l'imposta ordinaria. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
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