La Corte di Cassazione ha stabilito che un impianto per il servizio idrico, come un partitore, deve avere un classamento catastale nella categoria D/1 (opifici) e non E/9 (edifici a destinazione particolare). La decisione si fonda sul principio che la gestione del servizio idrico integrato costituisce un'attività economica, anche se svolta da una società pubblica per fini di pubblica utilità. La natura economica dell'attività, finalizzata alla copertura dei costi tramite tariffe, prevale sull'interesse pubblico, rendendo l'immobile funzionale a un processo produttivo e quindi ascrivibile alla categoria D.
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