Una società contribuente impugna diverse cartelle di pagamento, evocando in giudizio solo l'Agente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate interviene volontariamente. In appello, la società notifica l'atto solo all'Agente della riscossione, omettendo l'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del giudizio d'appello per la mancata integrazione del contraddittorio, affermando che, in una causa inscindibile, tutte le parti del primo grado devono essere coinvolte nell'impugnazione.
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