Un collaboratore professionale sanitario ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di coordinamento per aver svolto di fatto mansioni di coordinamento a partire dal 2002. La Corte d'Appello ha respinto la domanda poiché l'incarico è iniziato dopo il 31 agosto 2001, escludendo l'applicazione della disciplina transitoria di prima applicazione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che per la fase "a regime" l'attribuzione dell'indennità di coordinamento non è automatica. Essa richiede specifici provvedimenti aziendali, il superamento di procedure selettive interne e il possesso dei requisiti di legge, come il master di primo livello. Di conseguenza, il ricorso del lavoratore è stato rigettato, confermando la perdita della causa e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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