Un gruppo di ex dipendenti ha citato in giudizio un istituto di credito per ottenere il riscatto delle proprie posizioni da un fondo pensione preesistente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34066/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'istituto. La decisione ha confermato che i criteri di un accordo collettivo del 2009 potevano essere applicati per analogia ai lavoratori già cessati dal servizio, poiché il ricorso non aveva impugnato una delle due autonome ragioni giuridiche della corte d'appello. Il caso sottolinea l'importanza della portabilità fondo pensione.
Continua »