L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'applicazione dell'esenzione IVA massofisioterapisti per le prestazioni svolte da una socia diplomata nel 2014. Secondo il fisco, l'agevolazione spetta solo a chi ha conseguito il titolo prima del 17 marzo 1999. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invece dato ragione alla società, ravvisando una disparità di trattamento. Contro questa decisione, l'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità, rilevando che sulla medesima questione pende un rinvio pregiudiziale davanti al Tribunale dell'Unione Europea per valutare la compatibilità della norma italiana con i principi europei di concorrenza e neutralità fiscale, hanno deciso di sospendere il giudizio, rinviando la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia europea.
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