La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per omicidio colposo stradale commesso nel 2007. L'imputato sosteneva che il reato fosse estinto per prescrizione, ritenendo inapplicabile il raddoppio dei termini dopo l'introduzione del reato di omicidio stradale nel 2016. La Suprema Corte ha invece chiarito che esiste una continuità normativa tra la vecchia aggravante e la nuova fattispecie autonoma, confermando la validità del raddoppio dei tempi di prescrizione. Inoltre, i giudici hanno confermato il diniego delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell'uomo e della gravità della sua condotta alla guida. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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