La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9425/2024, ha chiarito che le proroghe legislative dei termini per usufruire delle agevolazioni fiscali edilizia non possono 'resuscitare' un termine già scaduto. Nel caso specifico, un'azienda sanitaria aveva perso il beneficio fiscale per non aver completato una costruzione entro il termine quinquennale, nonostante questo fosse stato posticipato per cause di forza maggiore. La Corte ha stabilito che una successiva proroga, non espressamente retroattiva, si applica solo ai termini ancora in corso e non a quelli già spirati, confermando la revoca del beneficio da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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