Una società cooperativa ha contestato la richiesta di un ente assicurativo di ricalcolare il premio speciale unitario in base alla retribuzione effettiva, a seguito di una riforma legislativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32222/2024, ha accolto il ricorso della cooperativa. Ha stabilito che la disciplina del premio speciale unitario, basata su criteri forfettari, costituisce una norma speciale (lex specialis) che non può essere considerata implicitamente abrogata da una legge successiva di carattere generale sull'imponibile contributivo. Pertanto, il metodo di calcolo originario resta valido fino a una modifica esplicita tramite apposito decreto ministeriale.
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