La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per trasferimento illecito di valori. La richiesta di revisione si basava su una presunta "revisione prova nuova", ma la Corte ha stabilito che non si può chiedere una revisione per ottenere una diversa valutazione di prove già acquisite nel processo o per introdurre prove non formalmente richieste nell'istanza, ribadendo i rigidi criteri per l'ammissibilità di tale strumento processuale.
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