La Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra importatori di materie prime e importatori di beni finiti ai fini dell'obbligo contributo ambientale. Un consorzio per il riciclo aveva richiesto un pagamento a un'azienda, sostenendo la sua responsabilità. L'azienda si è difesa affermando di importare solo materia prima (polietilene) e non prodotti finiti. La Corte ha dato ragione all'azienda, stabilendo che l'obbligo di iscrizione e contribuzione ai consorzi di riciclo riguarda solo chi produce o importa beni finiti. Per chi tratta materie prime, l'adesione è una facoltà, non un dovere. Di conseguenza, la richiesta di pagamento del consorzio è stata ritenuta illegittima.
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