Una società, poi dichiarata fallita, effettuava alcuni giroconti per 610.000 euro dal proprio conto corrente ordinario a due conti anticipi su fatture, riducendo il proprio debito verso la banca. Il Curatore Fallimentare promuoveva un'azione di revocatoria fallimentare per recuperare tale somma. La Corte d'Appello riduceva l'importo revocabile, distinguendo tra rimesse solutorie e ripristinatorie. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fallimento, stabilendo che, dopo la riforma del 2005, tale distinzione non rileva più. Per valutare la revocabilità dei versamenti conta unicamente verificare se essi abbiano ridotto l'esposizione debitoria in modo consistente e durevole. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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