Un istituto di credito concedeva un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile. Successivamente, un terzo acquirente subentrava nel debito tramite accollo liberatorio. L'immobile veniva poi confiscato poiché acquistato con denaro proveniente da appropriazione indebita. La società cessionaria del credito chiedeva la salvaguardia dell'ipoteca, invocando la propria buona fede. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'accollo liberatorio imponeva alla banca di effettuare nuovi controlli sul nuovo debitore. In mancanza di adeguate verifiche antiriciclaggio a fronte di evidenti anomalie, non è configurabile l'affidamento incolpevole. Di conseguenza, viene negata la confisca e tutela del terzo creditore, con perdita della garanzia ipotecaria sul bene dello Stato.
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