Una lavoratrice ha ottenuto dal giudice il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale come maschera teatrale, con condanna del datore di lavoro al risarcimento e alle differenze retributive. Il datore di lavoro, una fondazione lirica, ha proposto ricorso in Cassazione tramite avvocati del libero foro. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di rappresentanza. Le fondazioni liriche, pur privatizzate, beneficiano del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Per affidare la difesa a professionisti privati, l'ente deve adottare una specifica e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Non avendo dimostrato l'adozione di tale delibera, i difensori privati erano privi di potere rappresentativo. Di conseguenza, la fondazione ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali.
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