Un Condannato, estradato da un Paese estero, si è visto revocare un indulto precedentemente concesso a causa di una nuova condanna definitiva per un reato grave. Il Condannato ha contestato la revoca dell'indulto, sostenendo che la nuova pena era ineseguibile in Italia per il principio di specialità, non essendo stata concessa un'estradizione suppletiva. La Corte di Cassazione ha chiarito che il principio di specialità non impedisce la revoca del beneficio, che è un effetto automatico della legge. Tuttavia, la Cassazione ha annullato l'ordinanza nella parte relativa all'eseguibilità della pena, perché il giudice precedente non aveva verificato se la pena revocata riguardasse fatti diversi da quelli per cui era stata concessa l'estradizione, e se fossero state rispettate le condizioni per renderla eseguibile.
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