Due soggetti sottoposti a sorveglianza speciale vengono condannati per aver partecipato a un evento sportivo. Le Sezioni Unite della Cassazione annullano la condanna, stabilendo un principio fondamentale: il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, previsto come misura di prevenzione, si applica esclusivamente alle riunioni in "luogo pubblico" (es. piazze, strade) e non a quelle in "luogo aperto al pubblico" (es. stadi, teatri), a meno che non sia imposta una prescrizione specifica e motivata dal giudice. La sentenza ridefinisce così l'ambito di applicazione di una delle più comuni prescrizioni per i sorvegliati speciali.
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