Una fondazione aveva impugnato un avviso di accertamento ICI per un immobile destinato ad attività istituzionali. Durante il giudizio in Cassazione, la fondazione ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. 130/2022, pagando l'importo dovuto. La Corte di Cassazione, preso atto del perfezionamento della procedura di sanatoria e della mancanza di un diniego da parte dell'ente impositore, ha dichiarato l'estinzione del procedimento, stabilendo che le spese legali restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.
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