La vicenda nasce da un'indagine per truffa aggravata ai danni dell'ente previdenziale. Un dirigente sindacale risultava assunto fittiziamente da alcune aziende per beneficiare della contribuzione figurativa legata all'aspettativa per cariche associative, senza aver mai svolto attività lavorativa. Il giudice ha quindi disposto il sequestro preventivo delle somme contestate. L'associazione sindacale ha impugnato il provvedimento sostenendo di aver ricavato un risparmio economico e cercando di contestare l'esistenza del reato e il pericolo di dispersione dei beni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il sindacato, pur avendo tratto un beneficio, rimane un soggetto terzo rispetto all'illecito. Il terzo interessato può solo dimostrare la titolarità dei beni o la propria estraneità al reato, senza poter discutere il merito delle prove o i requisiti della misura cautelare.
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