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Legge 300/1970 — Sezione Seconda Civile

2 provvedimenti

Altri anni per Legge 300/1970

Rapporto di parasubordinazione e perizie: la banca vince
Un professionista ha svolto per anni perizie immobiliari per conto di un istituto di credito. Dopo la mancata assegnazione di nuovi incarichi, il perito ha citato la banca chiedendo il risarcimento dei danni e sostenendo l'esistenza di un rapporto di parasubordinazione. Secondo il lavoratore, la cessazione degli incarichi equivaleva a un recesso ingiustificato. I giudici hanno respinto le domande del tecnico. La Corte di Cassazione ha confermato che la semplice attribuzione continuativa di singoli mandati non dimostra un rapporto di parasubordinazione, poiché mancano l'inserimento stabile nell'azienda e il coordinamento spazio-temporale imposto dal committente.
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Collaborazione coordinata e continuativa o singoli contratti?
Un ingegnere ha svolto per dodici anni numerose stime immobiliari per conto di una banca. A seguito dell'improvvisa interruzione degli incarichi, il professionista ha richiesto il risarcimento dei danni, sostenendo l'esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa di fatto. La banca ha invece eccepito che si trattasse solo di singoli e autonomi contratti d'opera. La Corte d'Appello ha respinto la domanda del lavoratore, escludendo la natura parasubordinata del rapporto. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rilevato che la controversia riguarda la qualificazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del caso alla Sezione Lavoro, competente a decidere su questa materia.
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