Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento sintetico basato sul redditometro per l'anno d'imposta 2005. La Corte di Cassazione, pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della sentenza d'appello. Ha chiarito che la contestazione sulla necessità di confrontare il reddito netto accertato con quello netto dichiarato costituisce una mera difesa, ammissibile anche in appello, e non un'eccezione nuova. Nel merito, la Corte ha ribadito il principio fondamentale secondo cui l'accertamento sintetico è legittimo solo se il confronto avviene tra valori omogenei, ovvero tra reddito netto e reddito netto.
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