La Cassazione Civile, Sez. V, con sentenza n. 34577 del 30/12/2019, ha chiarito i limiti applicativi dello "scudo fiscale". La Corte ha stabilito che l'adesione allo scudo fiscale non preclude automaticamente gli accertamenti tributari, specialmente se basati su movimenti bancari. L'onere di provare la correlazione tra le somme rimpatriate e i redditi accertati spetta al contribuente. Inoltre, la sentenza ha sancito la totale inapplicabilità della preclusione agli accertamenti in materia di IVA, in conformità con il diritto dell'Unione Europea.
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