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Legge 3/2018

5 provvedimenti

Mancata iscrizione albo fisioterapisti: valido il licenziamento
Un'Azienda Sanitaria ha licenziato un dipendente assunto con mansioni sanitarie a causa della mancata iscrizione albo fisioterapisti entro i termini previsti. Il lavoratore, in possesso del solo diploma di massofisioterapista, non aveva richiesto nei tempi l'inserimento negli elenchi speciali istituiti dalla riforma. Il dipendente ha impugnato il recesso invocando una successiva riapertura normativa dei termini e chiedendo l'assegnazione a mansioni diverse. I giudici di merito hanno respinto le domande del lavoratore. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento. I giudici supremi hanno chiarito che le nuove norme non hanno efficacia retroattiva sulle decadenze già maturate. Il titolo di massofisioterapista non equivale alla laurea abilitante sanitaria.
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Esercizio abusivo professione: condannato anche se poi riabilitato
Un commercialista, nonostante una sospensione cautelare, continuava a patrocinare clienti presso la Commissione Tributaria. La Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna per esercizio abusivo della professione. I giudici hanno stabilito che l'annullamento successivo di un diverso provvedimento di radiazione non cancella retroattivamente la validità della sospensione, durante la quale il reato è stato commesso. Tuttavia, la Corte ha annullato la pena accessoria applicata, perché introdotta da una legge entrata in vigore dopo i fatti, riaffermando il principio di non retroattività della legge penale più severa. La condanna per il reato è quindi definitiva, ma la pena è stata ridotta.
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Obbligo di repechage nel licenziamento per mancato albo
La Corte d'Appello di L'Aquila ha annullato il licenziamento di un tecnico della prevenzione privo dell'iscrizione obbligatoria all'albo. La decisione si fonda sul mancato assolvimento dell'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro, che non ha dimostrato l'impossibilità di adibire il dipendente a mansioni alternative, come compiti amministrativi o strumentali già svolti in precedenza.
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Giurisdizione CCEPS: sì alla competenza sui biologi
Una federazione nazionale di un ordine professionale ha sollevato un dubbio sulla giurisdizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) in merito alle elezioni dei propri organi, lamentando l'assenza di rappresentanti della categoria al suo interno. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la giurisdizione CCEPS, poiché una modifica normativa intervenuta durante il giudizio ha sanato la composizione della Commissione, includendo i rappresentanti richiesti e risolvendo così la potenziale questione di costituzionalità.
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Giurisdizione ordini professionali: la Cassazione decide
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito la divisione di competenza in materia di giurisdizione ordini professionali. Analizzando un caso relativo all'Ordine dei Biologi, la Corte ha stabilito che la contestazione del decreto ministeriale di scioglimento di un organo direttivo spetta al giudice amministrativo (TAR). Invece, le controversie sulla validità delle successive operazioni elettorali sono di competenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), un organo di giurisdizione speciale. La decisione sottolinea la distinzione tra l'esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione e la gestione delle procedure elettorali interne all'ordine.
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