Una società si aggiudica un immobile all'asta nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio. Per pagare il saldo, chiede e ottiene una proroga. Successivamente, chiede un'ulteriore dilazione per l'emergenza Covid-19, che viene rifiutata. Il Tribunale, accogliendo il reclamo della società, fissa un nuovo termine per il pagamento, che però scade prima del deposito del provvedimento stesso. La società non paga e non impugna subito la decisione. Dopo cinque anni, propone un nuovo reclamo contestando la nullità dell'intera vendita. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: la società avrebbe dovuto impugnare immediatamente il provvedimento con ricorso straordinario entro sessanta giorni. La mancata contestazione tempestiva rende definitivo il termine, impedendo qualsiasi contestazione tardiva. Vince la procedura di liquidazione.
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