Una società ha impugnato un avviso di accertamento basato sulla sua gestione antieconomica, lamentando la violazione del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che per gli accertamenti "a tavolino" su tributi non armonizzati (IRES, IRAP), tale procedura non è obbligatoria. Per l'IVA, tributo armonizzato, il contribuente non ha superato la "prova di resistenza", ovvero non ha dimostrato quali argomenti concreti avrebbe potuto far valere per cambiare l'esito dell'accertamento. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza.
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