Una lavoratrice, dopo una cessione d'azienda, viene formalmente licenziata dalla vecchia società (poi fallita) e subito riassunta dalla nuova. La lavoratrice chiede e ottiene il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia INPS. L'INPS, però, revoca il pagamento. La Cassazione dà ragione all'INPS, stabilendo un principio chiaro: il Fondo non interviene se il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con un nuovo datore di lavoro solvibile. In questi casi, è il nuovo datore a dover pagare i crediti del lavoratore, in virtù del vincolo di solidarietà previsto dalla legge. Il licenziamento è stato considerato un atto fittizio che non giustifica l'intervento del fondo pubblico.
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